E' possibile realizzare attività commerciale di prodotti per gravide e neo-mamme ed attività professionale con unica partita IVA?

Parere circa la possibilità per l'ostetrica libero professionista di realizzare un'attività commerciale di prodotti destinati alle gravide e neo-mamme associata ad un'attività di natura professionale mediante un'unica partita IVA condiviso dal Comitato centrale e dall'Ufficio legale della FNCO.

Premesso che:

  • Si definisce “attività commerciale” l’attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda utilizzando uno dei seguenti modi: all'ingrosso, al dettaglio, in spacci interni, per il tramite di forme speciali (es: per corrispondenza). Ognuno di questi separatamente disciplinato.
  • Il libero professionista è un prestatore d’opera intellettuale che esercita in regime di autonomia scientifica e gerarchica nei confronti del cliente con ampia discrezionalità (sotto il profilo della tecnica professionale) e con propria organizzazione di lavoro.
  • L'attività professionale è regolata dall'articolo 2229 c.c. secondo il quale “la legge determina le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi.” Questa iscrizione individua tutte quelle attività professionali denominate “protette” in quanto non esercitabili in difetto di tale iscrizione, generalmente subordinata al controllo del possesso di requisiti e titoli idonei.
  • Tutte le attività professionali protette dispongono di organismi di gestione del proprio ordine o albo e organismi di controllo del rispetto del codice deontologico, fonte normativa interna che disciplina l'esercizio della professione.
  • La professione di ostetrica rientra a pieno titolo tra le professioni denominate “protette”
  • Il Codice Deontologico dell’ostetrica/o, approvato il 19.06.2010 e attualmente vigente, all’art. 5.4 prevede che “l’ostetrica eviti ogni conflitto di interesse economico e non, che si possano manifestare nei rapporti individuali, nella prescrizione, nei rapporti con enti, organizzazioni, istituzioni ed industrie”.

Si deduce che

Il primo insuperabile ostacolo all’avvio di un’attività commerciale di prodotti destinati a gravide e neo-mamme nell’ambito dell’attività professionale ostetrica è l’evidente conflitto d’interesse tra il fine di lucro tipico dell'attività commerciale e il bene primario della paziente, fine ultimo della prestazione professionale. Inoltre è ben ipotizzabile anche un conflitto d'interessi tra fornitori, informatori farmaceutici e industrie di settore.

Il secondo ostacolo è rappresentato anche dalla disciplina generale delle attività professionali che sono svolte autonomamente o in forma associata; infatti qualora più professionisti vogliano operare in modo collettivo, essi possono costituire un'associazione professionale ai sensi della L. n. 1918/39 ma anche in tale ipotesi, per salvaguardare il rapporto fiduciario tra il professionista e il cliente da eventuali conflitti d'interesse, è prevista l'esclusività dell'oggetto societario, di modo che tutti gli associati possano svolgere solo prestazioni professionali, facendo salva la possibilità di differenziare la prestazione professionale in senso multidisciplinare. Pertanto si pone un esplicito divieto alla associabilità di attività lavorative estremamente differenti sia per quanto attiene alle finalità sia per quanto riguarda la delicatezza degli interessi e dei valori in gioco.

E’ da rilevare che anche se si volesse non considerare tutti questi impedimenti normativi, la formazione di un organismo che eroghi prestazioni professionali e che al contempo affianchi un'attività commerciale incontrerebbe ostacoli insormontabili sia per quanto riguarda l'apertura della partita IVA – in quanto classificate diversamente – sia per quanto riguarda l'ottemperanza a vari requisiti richiesti per le due tipologie di attività (es. iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato o al relativo Ordine professionale, iscrizione all'Ente previdenziale che varia nei due casi). Oltre a ciò vi sono anche rilevanti diversità sotto il profilo tributario.

CONCLUSIONI

Non essendo applicabile il criterio dell'attività prevalente ai fini dell'individuazione della relativa disciplina applicabile, anche così argomentando, non risulta possibile ritenere fattibile, il progetto di un'attività che affianchi le due sotto un'unica gestione, impresa e partita IVA, ma è necessario per l’ostetrica optare per una netta separazione tra le due attività, ovvero attività commerciale  da quella professionale.